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Ambito di applicazione
La direttiva si
applica alle apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche che
rientrano nelle categorie individuate nell’allegato A:
Grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature
informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo,
apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed
elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di
grandi dimensioni), giocattoli e apparecchiature per lo sport e il
tempo libero, dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i
prodotti impiantati e infettati), strumenti di monitoraggio e di
controllo; distributori automatici
Definizioni rilevanti
a) "apparecchiature
elettriche ed elettroniche" o "AEE":
le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da
correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi
appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per
essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente
alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE":
le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi
dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i
componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte
integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
c) “produttore”
colui che indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata,
fabbrica e vende apparecchiature recanti il proprio marchio, o rivende
sotto il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri, oppure
importa o esporta apparecchiature in uno Stato membro nell’ambito
di un’attività professionale;
Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri saranno
chiamati a incoraggiare la progettazione e la produzione di
apparecchiature che tengano in considerazione e
facilitino la dismissione e il recupero, in particolare
il reimpiego e il riciclaggio, delle apparecchiature. In
tale contesto gli Stati Membri dovranno adottare misure affinché
il produttore non impedisca attraverso caratteristiche di
progettazione o di fabbricazione, il reimpiego di apparecchiature e
componenti.
Recupero e Trattamento
I produttori dovranno
istituire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE , conformi
alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche
disponibili. Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e
dovranno raggiungere entro il 2006 precisi obiettivi.
Finanziamento della raccolta
del trattamento del recupero e smaltimento
Rifiuti i provenienti dalle
utenze domestiche
Per i rifiuti
“nuovi”,
ossia provenienti da
apparecchiature immesse sul mercato dopo 30 mesi dall'entrata in vigore
della Direttiva, il legislatore comunitario ha previsto una
responsabilità finanziaria individuale del produttore, che
sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di
smaltimento imputabili esclusivamente ai rifiuti derivanti dai propri
prodotti e potrà scegliere se adempiere a tale obbligo
individualmente, o partecipando ad un sistema collettivo. A copertura
dei futuri costi di smaltimento, il produttore, quando immetterà
un prodotto sul mercato, dovrà fornire una specifica garanzia
finanziaria (partecipazione ad appropriati schemi di finanziamento,
assicurazioni di riciclaggio, conti bancari bloccati, ecc.) Ciò al fine
di evitare che i costi della gestione dei rifiuti derivanti
da prodotti “Orfani”, ossia immessi da fabbricanti non più
esistenti ovvero non più identificabili, ricadano
sulla società o sugli altri produttori. Per lo stesso motivo il
legislatore comunitario ha previsto che il produttore dovrà
essere chiaramente identificabile attraverso un marchio
apposto sul prodotto che specifichi anche che lo stesso è stato
immesso sul mercato dopo 30 mesi dall’entrata in vigore della
direttiva (in merito la Commissione europea promuoverà la
preparazione di norme europee).
Per i rifiuti
"storici"
(provenienti da
apparecchiature poste sul mercato prima dello scadere dei trenta mesi
dall'entrata in vigore della Direttiva) tutti i produttori
dovranno condividere la responsabilità del finanziamento
della gestione dei rifiuti “Storici”, nell’ambito di finanziamenti
collettivi ai quali contribuiranno proporzionalmente tutti i
produttori esistenti sul mercato nel momento in cui si
verificheranno i costi (ad esempio in base alla rispettiva quota di
mercato). I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento
”ecologico” sostenuti dal produttore non potranno essere dallo stesso
resi espliciti all’acquirente al momento della vendita. Unica eccezione
è prevista per i costi di smaltimento dei rifiuti storici: il
legislatore comunitario ha infatti stabilito che per un periodo
transitorio pari a 8 anni (10 per i grandi apparecchi domestici) i
produttori avranno la facoltà di indicare tali costi ai consumatori, al
momento della vendita di nuovi prodotti.
Rifiuti provenienti dalle utenze
diverse da quelle domestiche
Per i rifiuti
“nuovi”,
ossia provenienti da apparecchiature immesse sul mercato dopo l'entrata
in vigore della Direttiva, i produttori dovranno provvedere al
finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e
smaltimento.
Per i rifiuti
“storici”
il finanziamento dei costi graverà sui produttori nel momento in
cui sostituiranno il prodotto con uno nuovo equivalente. Altrimenti
l'onere del finanziamento e della corretta gestione ricadrà sui
detentori.
Marcatura dei prodotti
Al fine di facilitare la
raccolta separata dei rifiuti, i produttori dovranno
riportare sui prodotti un simbolo rappresentato da un contenitore
della spazzatura mobile, barrato. Tale simbolo dovrà essere
stampato in modo visibile , leggibile ed indelebile su tutti i prodotti
immessi sul mercato dopo trenta mesi dall’entrata in vigore della
direttiva. Qualora non fosse possibile riportare l’indicazione sul
prodotto, causa dimensioni od uso dello stesso, essa dovrà
essere riprodotta sull’imballaggio, sulle istruzioni d’uso e sulla
garanzia dell’apparecchio.
Inoltre sui prodotti dovrà essere apposto un ulteriore marchio
identificativo del produttore e indicante che il prodotto è
"nuovo". |